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Testo Unico Rinnovabili

Testo Unico Rinnovabili

Il Decreto Legislativo sui regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (chiamato Testo Unico Rinnovabili), in attuazione della delega prevista dall’art. 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della Legge n. 118 del 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), anziché semplificare e accelerare il rilascio delle autorizzazioni come imporrebbe la legge delega del Parlamento, rischia di determinare nuove barriere e rallentamenti allo sviluppo delle fonti rinnovabili.

Alcuni esempi:

  • La normativa nazionale previgente consentiva di ammodernare e potenziare gli impianti rinnovabili già installati senza ulteriori autorizzazioni anche in presenza di vincoli paesaggistici, proprio perché si tratta di impianti esistenti, che hanno già ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni. Il Testo Unico ha limitato questa possibilità, introducendo ulteriori incertezze con possibili ed inutili costi, nonché lungaggini burocratiche.
  • Ha previsto una disciplina transitoria non chiara che ha lasciato agli operatori l’opzione di chiedere l’applicazione della nuova normativa, con dubbi interpretativi soprattutto per gli Enti locali a cui sono attribuite alcune competenze, specialmente in materia di PAS.
  • Per i progetti che rientrano nello schema delle attività di edilizia libera, sono stati introdotti requisiti e condizioni che ne limitano l’applicazione effettiva.
  • Si osserva un disallineamento temporale tra il momento in cui la PAS è «perfezionata» e quello in cui diventa «efficace» che è successivo alla pubblicazione sul BUR. Tale disallineamento crea incertezze sul termine entro cui deve essere comunicata la data di inizio lavori, adempimento richiesto per scongiurare la decadenza del titolo autorizzativo.
  • È stato abrogato l’art. 6 del D.lgs. 28/2011 che prevedeva la possibilità di utilizzare la PAS senza limiti di potenza nel caso di impianto agrivoltaico avanzato situato entro 3 km da area industriale, commerciale, artigianale.