Contratti d’acquisto a lungo termine (PPA) tra privati
I contratti d’acquisto di energia elettrica rinnovabile (Power Purchase Agreement - PPA) rappresentano uno strumento strategico per stabilizzare i costi dell’energia e favorire la transizione energetica.
Attraverso la sottoscrizione dei PPA, è possibile acquistare elettricità rinnovabile direttamente dal produttore ad un prezzo predefinito, per una durata che può variare da 5 ad oltre 20 anni.
Questi accordi permettono di disaccoppiare il prezzo dell’energia rinnovabile da quello dell’elettricità prodotta con il gas, generalmente più costosa, e di garantire prezzi stabili e competitivi nel medio-lungo periodo.
Questo modello contrattuale offre vantaggi significativi ai diversi attori del mercato:
- ai Consumatori (acquirenti) che possono approvvigionarsi di energia verde nel lungo periodo con una maggiore sicurezza e stabilità dei prezzi di fornitura;
- ai Produttori che possono vendere l’energia con garanzia di ricavi stabili e duraturi, con l’effetto di una migliore bancabilità per i nuovi impianti di produzione (il che favorisce l’installazione di nuova capacità rinnovabile sul territorio nazionale) e di una più lunga vita utile per gli impianti esistenti.
Per accelerare la diffusione dei PPA tra le imprese, è fondamentale che si dia concreta attuazione alla disciplina introdotta dall’articolo 8 del DL Emergenze (D.L. n. 208 del 31 dicembre 2024), volta a mitigare i rischi finanziari nei PPA .
Questa norma prevede che, tramite apposito decreto, il MASE stabilisca criteri e condizioni affinché il GSE assuma il ruolo di garante di ultima istanza nei contratti PPA. In altri termini, il GSE dovrebbe subentrare alla parte inadempiente (produttore o acquirente) di un PPA così da garantire l’adempimento delle obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti.
È altresì necessario che diventi operativa quanto prima la piattaforma di negoziazione organizzata, gestita dal GME, a partecipazione volontaria, istituita dall’articolo 28 del D.Lgs. n. 199/2021 ma non ancora partita.
L’operatività della piattaforma gestita dal GME e il ruolo di garante di ultima istanza del GSE consentirebbero di incrementare la fiducia degli operatori di mercato in relazione alla negoziazione dei PPA, di ridurre i rischi percepiti connessi ai PPA e quindi, per l’effetto, di incentivare una più ampia partecipazione al mercato stabilizzando i prezzi nella compravendita di energia a lungo termine.
Il Decreto PPA del 20 giugno 2025 e la delibera ARERA di settembre 2025 hanno segnato un importante passo in avanti verso la creazione di un mercato dei PPA. Per la prima volta, il quadro normativo definisce in modo chiaro gli indirizzi operativi per il GME e i criteri di intervento per il GSE, che assume il ruolo di garante di ultima istanza, introducendo strumenti che possono dare più stabilità ai contratti e ridurre il rischio di controparte.
Tuttavia, il meccanismo non è ancora operativo.
Mancano le regole applicative che il GSE dovrà pubblicare, insieme alle procedure dettagliate per la piattaforma MPPA del GME. Senza queste indicazioni, non è possibile avviare concretamente le negoziazioni. Inoltre, c’è una criticità evidente: la piattaforma, per ora, consente solo la negoziazione di profili baseload. Questo limita molto l’utilità per i produttori da fonti rinnovabili come eolico e fotovoltaico che da soli non riescono a sfruttare appieno lo strumento senza ricorrere ad aggregazioni o coperture. È necessario ampliare la flessibilità dei profili negoziabili, così da rendere la piattaforma davvero inclusiva e utile per tutti gli operatori.
Allo stato attuale (ottobre 2025) il sistema non è ancora pienamente operativo: servono regole che permettano di far partire questo mercato, in futuro si potranno introdurre eventuali correttivi ma intanto l’urgenza è far decollare i PPA.