Destinazione rinnovabili, ricalcola percorso: le sentenze del TAR Lazio indicano un tragitto più veloce e senza interruzioni

Nell’ultimo anno, invece di accelerare la strada verso gli obiettivi, la transizione energetica italiana ha subito una pesante inversione di rotta. Si sono susseguiti una serie di provvedimenti – tra cui il DM Aree Idonee e il DL Agricoltura – che ostacolano gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, complicando ulteriormente la realizzazione di nuovi impianti, infrastrutture di rete e sistemi di accumulo, introducendo nuove barriere e lasciando spazio al moltiplicarsi di provvedimenti avversi da parte delle Regioni.

Questo nuovo quadro per le rinnovabili è tutto da rifare. Le sentenze del TAR Lazio del 13 maggio 2025 segnano un punto di svolta perché aprono l’opportunità di porre rimedio a pesanti errori commessi dal Legislatore nazionale con il DM Aree Idonee e il DL Agricoltura, e a livello regionale sulle aree idonee (Sardegna in primis).

Con l’orizzonte di poter riscrivere le regole per accelerare, stavolta davvero, la transizione del Paese e creare benefici ambientali, industriali e per la riduzione dei costi dell’energia, il principale auspicio è di adottare una visione sistemica che consenta di ottimizzare i risultati di ogni azione normativa.

Perché il DM Aree Idonee è da riscrivere (e cosa dovrebbe accadere adesso)

Il DM Aree Idonee, pubblicato con oltre due anni in ritardo rispetto giorni previsto dall’articolo del D.lgs. n. 199/2021, avrebbe dovuto accelerare la diffusione degli impianti rinnovabili in coerenza con la Direttiva europea RED II da cui discende. Al contrario, ha creato il rischio concreto di rendere non idonea per le rinnovabili la quasi totalità del territorio nazionale, persino le aree già definite idonee dalla legge rischiano di non esserlo più.

Tenuto conto delle criticità presenti nel DM Aree Idonee, la sua efficacia era stata già parzialmente sospesa dal Consiglio di Stato (Ordinanza n. 4298 del 14 novembre 2024) chiarendo che le Regioni non possono adottare una disciplina più restrittiva di quella già contenuta nella norma di rango primario costituita dall’art. 20 del D.lgs. n. 199/2021 (cd. “aree idonee ex lege”).

Continua a leggere l'articolo intero, pubblicato su greenreport.it il 23 maggio 2025.