Re Rebaudengo

DM Aree Idonee

Il DM Aree Idonee, pubblicato due anni in ritardo, avrebbe dovuto accelerare la diffusione degli impianti rinnovabili in coerenza con la Direttiva europea RED II da cui discende. Al contrario, ha creato il rischio concreto di rendere non idoneo per le rinnovabili la quasi totalità del territorio nazionale, persino le aree prima definite per legge come idonee rischiano di non esserlo più.

Infatti, il DM Aree Idonee ha (almeno) 2 lacune gravissime:

  1. non ha normato “il periodo transitorio” e
  2. non ha nemmeno esplicitato che le aree idonee ex lege debbano continuare a essere considerate tali. Ha lasciato la facoltà delle Regioni di estendere fino a 7 Km di distanza da un bene tutelato il divieto di nuovi impianti, con la conseguenza che, se le Regioni esercitassero in toto questa facoltà, il 96% del territorio italiano sarebbe non idoneo (stima Elemens Energy Boutique Consulting ).

La necessità più immediata è porre rimedio alle lacune del DM Aree Idonee, al fine di evitare che l’intero Paese diventi non idoneo alle nuove installazioni e che si fermino anche i progetti già avviati su cui le imprese hanno investito, come dimostra il caso della Sardegna.

La Regione Sardegna, approfittando al massimo di queste due lacune del DM Aree Idonee ha legiferato con effetti retroattivi e con criteri che renderanno probabilmente non idoneo il 99% del territorio sardo. Infatti, la norma regionale della Sardegna sulle aree idonee prevede che:

  • i provvedimenti autorizzatori già emanati alla data di entrata in vigore della nuova legge, aventi ad oggetto impianti che ricadono nelle aree non idonee, sono privi di efficacia se l’esecuzione dei lavori di realizzazione non ha avuto inizio ovvero non ha comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi;
  • i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della nuova legge, non potranno proseguire se i relativi progetti in iter autorizzativo rientrano in regimi giuridici in contrasto con la nuova normativa.

Il Consiglio di Stato ha annullato parzialmente il DM Aree Idonee (con la recente ordinanza n. 4298 del 14 novembre 2024), affermando che le Regioni non possono adottare una disciplina più restrittiva di quella già contenuta nella norma di rango primario costituita dal D.lgs. n. 199/2021 che elenca già quali sono le aree da considerare come idonee.

Per risolvere le criticità del DM Aree Idonee, e in coerenza con la posizione del Consiglio di Stato, il Governo dovrebbe chiarire con una norma interpretativa i criteri a cui le Regioni devono conformare l’esercizio del loro potere di normazione sulle aree idonee, che si indicano qui di seguito:

  • le aree idonee individuate ex lege dall’articolo 20 del D.Lgs. n. 199/2021 di attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 (“Direttiva RED II”) devono continuare ad essere considerate aree idonee;
  • le nuove disposizioni regionali non dovranno applicarsi ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative necessarie ad ottenere l’autorizzazione a realizzare l’impianto (in coerenza con quanto fatto dal Governo con l’art. 5 del DL Agricoltura). In ogni caso, dovranno essere fatti salvi tutti i progetti, già in corso di autorizzazione, che dal 2021 ad oggi sono stati localizzati nelle aree idonee così considerate ex lege dall’art. 20 d.lgs. 199/2021.

L’emanazione di questa norma interpretativa è

  • di fondamentale importanza perché qualora il Governo non la emanasse e le Regioni adottassero discipline più restrittive rispetto alla disciplina nazionale (a titolo esemplificativo si fa riferimento all’esempio estremo e inaccettabile delle Regioni Sardegna e Toscana), sarebbe impossibile la realizzazione di nuovi impianti e quindi per l’Italia impossibile raggiungere gli obiettivi stabiliti dal DM Aree Idonee, dal PNIEC e dal PNRR. Inoltre, i costi dei pochissimi progetti realizzati salirebbero notevolmente, causando un aumento del prezzo dell’elettricità prodotta.

Peraltro, questa norma consentirebbe anche di limitare il numero di ricorsi giudiziali volti alla disapplicazione del DM Aree Idonee, nonché anche avverso le leggi regionali adottate in ottemperanza al DM Aree Idonee; 

  • di estrema urgenza perché, come dimostrano i primi esempi di discipline regionali (Sardegna e Toscana), le Regioni possono usare la totale discrezionalità lasciata loro dal DM Aree Idonee sia per bloccare i progetti già avviati sia per limitare al massimo le aree.

Il TAR Lazio ha rilevato profili di illegittimità del DM Aree Idonee con la sentenza n. 9155 del 13 maggio 2025. In particolare, il TAR Lazio ha censurato:

  • l’eccesso di delega alle Regioni: il DM Aree Idonee non può autorizzare le Regioni a stabilire fasce di rispetto fino a 7 km dai beni tutelati, essendo tale vincolo sproporzionato e non giustificato da motivazioni ambientali concrete;
  • il difetto di omogeneità dei criteri: la mancanza di principi fondamentali e criteri omogenei è causa di disparità tra le diverse Regioni, violando il principio di omogeneità sia nella individuazione delle aree idonee sia nella individuazione delle aree non idonee.

Il DM ha sostanzialmente devoluto alle Regioni l’onere di individuare le aree idonee e le aree non idonee sul proprio territorio senza quella “guida” che invece il D.Lgs. 199/2021 aveva richiesto.

  • la mancanza di una disposizione transitoria: il DM Aree Idonee, non avendo previsto alcuna misura di salvaguardia per i procedimenti autorizzativi in corso, ha in molti casi sospeso iniziative già avviate, creato incertezza, causato danni agli investimenti già effettuati e generato l’inevitabile proliferarsi del contenzioso amministrativo.

Con il parziale annullamento del DM Aree Idonee il TAR ha anche disposto l’obbligo, per il MASE e gli altri Ministeri interessati, di rieditare i criteri per la individuazione delle aree idonee e non idonee da fornire alle Regioni entro il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza, conformandosi ai principi chiariti dal TAR Lazio.

Nelle Regioni che NON hanno ancora promulgato le leggi regionali, si deve continuare ad applicare l’art 20 del D.Lgs. n. 199/2021 di attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 (“Direttiva RED II”), e cioè le aree idonee ex lege continuano ad essere considerate tali.

L’auspicio è il nuovo DM Aree Idonee da un lato, faccia salve in modo chiaro e netto queste aree idonee ex lege e, dall’altro, dia alle Regioni criteri omogenei che consentano soltanto di ampliare le aree idonee ex lege e non di restringerle!

Nelle Regioni che invece avevano già legiferato in applicazione del DM Aree idonee censurato, quasi sempre in modo restrittivo rispetto alla disciplina nazionale, l’auspicio è che queste Regioni – il prima possibile – modifichino le loro leggi adeguandosi ai principi chiariti dal TAR Lazio.

E laddove ciò non avvenga, l’auspicio è che – a seguito di una doverosa impugnazione da parte del Governo – possa arrivare una declaratoria di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale. Solo così sarà possibile sbloccare i progetti rinnovabili e soprattutto salvare tutti quelli che erano stati sviluppati avendo come riferimento le aree idonee ex lege di cui al D.Lgs. n. 199/2021.

Il TAR Lazio si è espresso anche sulla Legge Sardegna

Con l'ordinanza n. 9168 del 13 maggio 2025, il TAR Lazio ha riaffermato un principio cardine, sottolineando che la classificazione di un'area come non idonea non deve necessariamente escludere la possibilità di realizzare impianti da fonti energetiche rinnovabili.

Il TAR ha ritenuto che tale principio venga contraddetto dalla Legge della Sardegna n. 20/2024, che invece considera le aree non idonee come territori totalmente preclusi alla costruzione di impianti FER, e ha deciso di sottoporre la questione alla Corte costituzionale affinché si esprima sulla compatibilità della Legge sarda con i principi costituzionali.

Già prima del TAR Lazio, anche il Governo, con delibera del 28 gennaio 2025, ha impugnato la Legge sarda sulle aree idonee, una decisione positiva in cui non possiamo non leggere una malcelata ipocrisia, dato che la Sardegna si è “limitata” ad avvalersi delle facoltà lasciate dal Governo alle Regioni in materia di aree idonee per le rinnovabili