DM Aree Idonee
Il DM Aree Idonee, pubblicato due anni in ritardo, avrebbe dovuto accelerare la diffusione degli impianti rinnovabili in coerenza con la Direttiva europea RED II da cui discende. Al contrario, ha creato il rischio concreto di rendere non idoneo per le rinnovabili la quasi totalità del territorio nazionale, persino le aree prima definite per legge come idonee rischiano di non esserlo più.
Infatti, il DM Aree Idonee ha (almeno) 2 lacune gravissime:
- non ha normato “il periodo transitorio” e
- non ha nemmeno esplicitato che le aree idonee ex lege debbano continuare a essere considerate tali. Ha lasciato la facoltà delle Regioni di estendere fino a 7 Km di distanza da un bene tutelato il divieto di nuovi impianti, con la conseguenza che, se le Regioni esercitassero in toto questa facoltà, il 96% del territorio italiano sarebbe non idoneo (stima Elemens Energy Boutique Consulting ).
La necessità più immediata è porre rimedio alle lacune del DM Aree Idonee, al fine di evitare che l’intero Paese diventi non idoneo alle nuove installazioni e che si fermino anche i progetti già avviati su cui le imprese hanno investito, come dimostra il caso della Sardegna.
La Regione Sardegna, approfittando al massimo di queste due lacune del DM Aree Idonee ha legiferato con effetti retroattivi e con criteri che renderanno probabilmente non idoneo il 99% del territorio sardo. Infatti, la norma regionale della Sardegna sulle aree idonee prevede che:
- i provvedimenti autorizzatori già emanati alla data di entrata in vigore della nuova legge, aventi ad oggetto impianti che ricadono nelle aree non idonee, sono privi di efficacia se l’esecuzione dei lavori di realizzazione non ha avuto inizio ovvero non ha comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi;
- i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della nuova legge, non potranno proseguire se i relativi progetti in iter autorizzativo rientrano in regimi giuridici in contrasto con la nuova normativa.
Il Consiglio di Stato ha annullato parzialmente il DM Aree Idonee (con la recente ordinanza n. 4298 del 14 novembre 2024), affermando che le Regioni non possono adottare una disciplina più restrittiva di quella già contenuta nella norma di rango primario costituita dal D.lgs. n. 199/2021 che elenca già quali sono le aree da considerare come idonee.
Per risolvere le criticità del DM Aree Idonee, e in coerenza con la posizione del Consiglio di Stato, il Governo dovrebbe chiarire con una norma interpretativa i criteri a cui le Regioni devono conformare l’esercizio del loro potere di normazione sulle aree idonee, che si indicano qui di seguito:
- le aree idonee individuate ex lege dall’articolo 20 del D.Lgs. n. 199/2021 di attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 (“Direttiva RED II”) devono continuare ad essere considerate aree idonee;
- le nuove disposizioni regionali non dovranno applicarsi ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative necessarie ad ottenere l’autorizzazione a realizzare l’impianto (in coerenza con quanto fatto dal Governo con l’art. 5 del DL Agricoltura). In ogni caso, dovranno essere fatti salvi tutti i progetti, già in corso di autorizzazione, che dal 2021 ad oggi sono stati localizzati nelle aree idonee così considerate ex lege dall’art. 20 d.lgs. 199/2021.
L’emanazione di questa norma interpretativa è
- di fondamentale importanza perché qualora il Governo non la emanasse e le Regioni adottassero discipline più restrittive rispetto alla disciplina nazionale (a titolo esemplificativo si fa riferimento all’esempio estremo e inaccettabile delle Regioni Sardegna e Toscana), sarebbe impossibile la realizzazione di nuovi impianti e quindi per l’Italia impossibile raggiungere gli obiettivi stabiliti dal DM Aree Idonee, dal PNIEC e dal PNRR. Inoltre, i costi dei pochissimi progetti realizzati salirebbero notevolmente, causando un aumento del prezzo dell’elettricità prodotta.
Peraltro, questa norma consentirebbe anche di limitare il numero di ricorsi giudiziali volti alla disapplicazione del DM Aree Idonee, nonché anche avverso le leggi regionali adottate in ottemperanza al DM Aree Idonee;
- di estrema urgenza perché, come dimostrano i primi esempi di discipline regionali (Sardegna e Toscana), le Regioni possono usare la totale discrezionalità lasciata loro dal DM Aree Idonee sia per bloccare i progetti già avviati sia per limitare al massimo le aree.