Testo Unico Rinnovabili
Testo Unico Rinnovabili
Il Decreto Legislativo sui regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (chiamato Testo Unico Rinnovabili), in attuazione della delega prevista dall’art. 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della Legge n. 118 del 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), anziché semplificare e accelerare il rilascio delle autorizzazioni come imporrebbe la legge delega del Parlamento, rischia di determinare nuove barriere e rallentamenti allo sviluppo delle fonti rinnovabili.
Alcuni esempi:
- La normativa nazionale previgente consentiva di ammodernare e potenziare gli impianti rinnovabili già installati senza ulteriori autorizzazioni anche in presenza di vincoli paesaggistici, proprio perché si tratta di impianti esistenti, che hanno già ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni. Il Testo Unico ha limitato questa possibilità, introducendo ulteriori incertezze con possibili ed inutili costi, nonché lungaggini burocratiche.
- Ha previsto una disciplina transitoria non chiara che ha lasciato agli operatori l’opzione di chiedere l’applicazione della nuova normativa, con dubbi interpretativi soprattutto per gli Enti locali a cui sono attribuite alcune competenze, specialmente in materia di PAS.
- Per i progetti che rientrano nello schema delle attività di edilizia libera, sono stati introdotti requisiti e condizioni che ne limitano l’applicazione effettiva.
- Si osserva un disallineamento temporale tra il momento in cui la PAS è «perfezionata» e quello in cui diventa «efficace» che è successivo alla pubblicazione sul BUR. Tale disallineamento crea incertezze sul termine entro cui deve essere comunicata la data di inizio lavori, adempimento richiesto per scongiurare la decadenza del titolo autorizzativo.
- È stato abrogato l’art. 6 del D.lgs. 28/2011 che prevedeva la possibilità di utilizzare la PAS senza limiti di potenza nel caso di impianto agrivoltaico avanzato situato entro 3 km da area industriale, commerciale, artigianale.
Il Consiglio dei Ministri l’11 settembre 2025, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che apporta correzioni e integrazioni al Testo Unico Rinnovabili, migliorando alcuni aspetti rispetto alla versione precedente del Testo Unico, ma lasciando irrisolte alcune criticità.
Tra i miglioramenti apportati rientrano:
- Definizioni tecniche: chiarimenti su “area occupata dall’impianto” e “avvio della realizzazione” per l’accesso agli incentivi.
- Inclusione degli accumuli: riconoscimento esplicito degli impianti di accumulo e ibridi nel perimetro normativo.
- Disposizioni transitorie: salvaguardia dei procedimenti già avviati per evitare effetti retroattivi.
Ulteriori elementi positivi si riscontrano in tema di aree idonee e aree di accelerazione. L’Articolo 2 del Decreto legislativo rende chiaro che nelle aree idonee e nelle aree di accelerazione il principio dell’interesse pubblico prevalente degli impianti rinnovabili non può essere derogato (cosa che prima invece poteva essere fatta). Inoltre, la Relazione tecnica esplicita che nelle aree idonee e nelle aree di accelerazione la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti è da intendersi implicita. E dunque già acquisita.
Resta ferma l’urgente necessità che il Consiglio dei Ministri risolva la questione delle aree idonee esercitando il suo potere pianificatorio con un intervento normativo che da un lato faccia salve in modo chiaro e netto le aree idonee ex lege stabilite dalla disciplina nazionale dell’art. 20 D. Lgs. 199/2021 e dall’altro, coerentemente con la sentenza del Consiglio di Stato, dia alle Regioni facoltà soltanto di ampliare le aree idonee ex lege e non di restringerle.
Tra le criticità irrisolte permangono:
- Riferimenti ai titoli edilizi: la reintroduzione nei regimi autorizzativi (PAS, AU) continua a generare incertezza e rischi di blocco degli iter.
- Uniformità applicativa: assenza di criteri chiari per evitare interpretazioni difformi tra Regioni.
- Repowering: necessità di regole più precise per interventi di rifacimento e ampliamento.
Questi aspetti critici sono ancora oggetto di confronto con il Ministero e richiedono ulteriori chiarimenti per garantire semplificazione e certezza normativa.
Nel frattempo, il provvedimento ha subito una battuta d’arresto: nella seduta del 29 ottobre scorso, la Conferenza Unificata Stato – Regioni non ha raggiunto l’intesa sul Dlgs correttivo del Testo Unico Rinnovabili, fermando un provvedimento che è invece di estrema urgenza, sia perché attua una riforma che il capitolo REPowerEU del PNRR richiede di emanare entro metà novembre, e sia perché semplifica e accelera il rilascio delle autorizzazioni per installare nuovi impianti rinnovabili, una necessità per ridurre i costi dell’energia in Italia.